Anche se sulla stamapa locale la cosa non ha fatto tanto ‘rumore’ da destare l’attenzione degli scillesi, proprio di recente è intervenuta una decisione del T.A.R. reggino che ci induce a dovercene ricordare forzatamente.
Nell’aprile del 2007, in piena ‘bagarre elettrodotto’, su questo blog si era diffusamente parlato dell’allora neo-licenziato regolamento comunale in materia.
Dopo una lunga disamina dei vari articoli e delle vigenti norme legislative -sia europee che nazionali- nonché di diverse sentenze della magistratura amministrativa, si concludeva:
Il gestore telefonico ha proposto ricorso al T.A.R. -sezione di Reggio Calabria, il quale, con sentenza n. 541 dello scorso 29 agosto, come del resto era stato ampiamente previsto, ha accolto le tesi esposte dalla Vodafone.
Infatti, oltre a lamentare l’illogicità manifesta del provvedimento inviato dal Comune, la Vodafone faceva presente che lo stesso atto era viziato ‘a monte’ “dall’illegittimità del Regolamento in materia di telefonia mobile approvato con deliberazione consiliare n. 56/2006“. Questa osservazione è stata accolta in pieno dal T.A.R. reggino, che l’ha addirittura ritenuta “preliminare e assorbente” -vale a dire di importanza rilevante rispetto alle altre “lagnanze”.
L’attenzione dei magistrati si è concentrata in particolare su due articoli: il 7 -che stabilisce le aree di divieto assoluto e quelle di particolare tutela, limitando perciò le aree di territorio utilizzabili per l’installazione degli impianti- e il comma 2 dell’art. 15, che estendendo le prescrizioni del nuovo regolamento anche agli impianti già esistenti, viola un principio dettato da norme europee.
Davanti a tali motrivazioni -peraltro suffragate da una vasta e consolidata giurisprudenza- appare evidente che le previsioni dettate dal regolamento comunale di telefonia relativamente agli articoli citati (7 e 15.2) sono illegittimi, per cui anche il provvedimento con il quale il Comune intimava la ‘fine delle trasmissioni’ nei due impianti, è illegittimo.
Pertanto
il T.A.R. ha accolto il ricorso della Vodafone e, oltre ad annullare il provvedimento comunale dello scorso anno, ha disposto il “…conseguente annullamento degli articoli 7 e 15 del Regolamento per l’installazione di impianti fissi di telefonia approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Scilla n. 56/2006 – nella parte in cui, rispettivamente, vietano l’installazione degli impianti nei centri abitati e estendono retroattivamente la disciplina regolamentare agli impianti esistenti…”.Un’ultima annotazione: per stavolta, la corte ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, senza decidere oltre in danno del Comune, ma poteva andare peggio…
Alla luce di quanto avvenuto, appare in maniera evidente
l’urgenza di intervenire sul testo del regolamento approvato e apportare le necessarie modifiche, così che esso divenga davvero uno strumento utile alla salute e agli interessi della collettività e dell’Ente che la amministra.