GENERAZIONE ‘SENZALAVORO’

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1 Maggio 2012, si festeggia il lavoro nella disoccupata Italia. Tutti in piazza a sorridere spensierati tra una birra e un balletto, ed in particolare a Roma per il concertone rituale dall’irrisorio costo di 251.541,00 euro. Mi chiedo cosa ci sia da festeggiare, quale altro messaggio inutile ed utopico abbiano i sindacati da divulgare, soprattutto con quale coraggio! A mio avviso quest’anno sarebbe stato più opportuno e comunicativo il SILENZIO, decisamente più rispettoso delle innumerevoli morti (tragiche, ma anche “contenute” per il nostro Premier!) generate dalla mancanza di lavoro nel nostro Paese.

Ma in fondo cosa c’è di meglio di un bell’evento a scopo di lucro per far si che la politica continui a navigare nel suo oceano di indifferenza col bene placito degli stessi giovani ingannati, illusi ed avvelenati da quelle stesse acque nocive? Probabilmente sarò drastica, ma non credo che basti una canzone o un sermone per dimenticare quegli assunti costituzionali inapplicati dal 1948 ad oggi.

Tante volte è più incisivo il silenzio.

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all‘avviamento professionale.